17.12.2018

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE

Con la circolare n. 118 del 13.12.2018, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione contributiva per le imprese edili del settore industria e artigianato, nella misura dell’11,50% delle assicurazioni sociali, diverse da quella pensionistica.

Tale riduzione spetta per i dipendenti con qualifica di Operai a tempo pieno (40 ore settimanali).

Per poter utilizzare il beneficio è necessario presentare apposita istanza all’Inps tramite cassetto previdenziale entro il prossimo 15 marzo 2019; in seguito l’Inps attribuirà il codice  autorizzazione 7N.  Le somme a credito per il 2018 possono essere recuperate attraverso la denuncia contributiva Uniemens fino al periodo di paga di febbraio 2019.

Per accedere alla riduzione le aziende devono rispettare le seguenti condizioni:

  • Essere in possesso della regolarità contributiva;
  • Operare nel rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle previsioni dell’art. 1 comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 38 in materia di retribuzione imponibile.
  • Non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).