PENSIONE QUOTA 100: INCUMULABILITA’ REDDITI DA LAVORO
L’Inps, con la circolare n. 117 del 09.08.2019, ha fornito chiarimenti in merito alla condizione che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non dell’attività di lavoro autonomo.
Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa Gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100, secondo i criteri e i limiti indicati nella circolare suddetta.
La pensione è invece cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale (ex art. 222 cc) nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento di tale limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro.
L’Inps, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Sole 24Ore, ha invece comunicato che le Prestazioni occasionali con il contratto Presto o il Libretto di Famiglia (ex Voucher) non sono cumulabili con Quota 100.