24.09.2018

DECRETO DIGNITA’ ASSUNZIONI AGEVOLATE

Il D.L. 87/2018, convertito nella L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018, propone per gli anni 2019 e 2020 l’agevolazione già prevista per l’anno 2018 a favore di giovani che non abbiano compiuto 35 anni.

 

La disposizione, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori

  • che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età
  • a cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015 (esclusi quindi lavoratori domestici, dirigenti, intermittenti)

 

l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile – per un periodo massimo di 36 mesi.

 

I lavoratori non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con il datore di lavoro che intende assumerli o con altri datori di lavoro, fatti salvi eventuali periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ordinari.

 

Le modalità di fruizione dell’esonero dovranno essere stabilite con apposito D.M.

A differenza dell’incentivo già in vigore e previsto dalla Legge di Bilancio 2018 a quello stabilito con il Decreto Dignità non si applica la condizione che non consente di accedere all’incentivo ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti economici individuali e collettivi nella medesima unità produttiva nonché la decadenza in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.

È escluso, inoltre, il meccanismo di portabilità dell’incentivo in caso di parziale fruizione dello stesso da parte del lavoratore per successive assunzioni presso un altro datore di lavoro.