14.02.2019

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

La Certificazione Unica (CU) è il documento fiscale attraverso il quale i sostituti di imposta (datori di lavoro, committenti. Enti ) certificano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai pensionati.

I sostituti di imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche entro il 07 marzo di ogni anno, mentre hanno tempo fino al 31 marzo per la consegna delle stesse ai lavoratori dipendenti o autonomi e pensionati. Quest’anno, essendo il 31 marzo una domenica, il termine è prorogato al 1° aprile 2019.

Le certificazioni riguardanti compensi a lavoratori autonomi, redditi esenti o non dichiarabili  nella dichiarazione dei redditi precompilata (mod.730) possono essere inviate dal sostituto entro il 31 ottobre, data di scadenza dell’invio del modello Unico.

Anche gli Enti e le Casse sono tenuti ad inviare e consegnare le Certificazioni Uniche per le prestazioni erogate direttamente.

A titolo di esempio si citano:

INPS per prestazioni a sostegno del reddito erogate direttamente (indennità Naspi, Cassa Integrazione etc..)

INAIL per indennità di inabilità erogate

Casse Edili per indennità erogate direttamente per ferie, tredicesima  etc..

I lavoratori devono provvedere ad includere le prestazioni certificate dagli Enti di cui sopra nelle proprie dichiarazioni dei redditi, al fine di effettuare il relativo conguaglio fiscale.

In caso di invio tardivo/errato o di omissione della comunicazione, è prevista una sanzione pari a euro 100,00 per ogni certificazione unica tardiva, errata o omessa, con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta.